Danno da vacanza rovinata
E’ oramai trascorso il tempo delle vacanze estive e può essere utile parlare di una specifica tipologia di danno “il danno da vacanza rovinata” e cioè il danno che il turista può aver subito a causa dell’impossibilità di godere pienamente del viaggio acquistato per problemi legati all’organizzazione del soggiorno, del mezzo di trasporto, ovvero, da altre cause che di fatto compromettono lo stato psicofisico del viaggiatore.
E’ frequente, purtroppo, durante la propria vacanza imbattersi in inconvenienti quali il ritardo dell’aereo, la perdita del bagaglio, strutture alberghiere, residence o case vacanze inadeguate e che non rispettano quanto promesso nel pacchetto turistico, tutti disagi questi che possono rovinare il desiderato viaggio.
Nel nostro ordinamento, il danno da vacanza rovinata è espressamente previsto dall’art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) il quale dispone che: “ Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
Tale danno, quindi, che rientra tra i danni non patrimoniali, può configurarsi quale vera e propria perdita di un’occasione di relax.
Prima del 2011, tale voce di danno veniva ricondotta in maniera generica nell’ambito dell’art. 2059 c.c. che disciplina proprio il danno non patrimoniale, con i conseguenti limiti derivanti dall’applicazione del suddetto articolo. A seguito dell’introduzione di tale voce di danno nel Codice del Turismo, ai fini della piena tutela del turista, con una norma specifica è stata finalmente riconosciuta la piena risarcibilità del suddetto danno.
Perché, però, il danno da vacanza rovinata possa essere risarcito devono sussistere specifici requisiti:
-deve trattarsi di inadempimento contrattuale o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico;
-l’inadempimento non deve essere di poca importanza;
-il turista deve dimostrare che il disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte, della vacanza programmata, sia dovuto e sia direttamente riconducibile ad uno specifico inadempimento contrattuale da parte del tour operator o dell’agenzia di viaggi che ha venduto il pacchetto turistico.
Sul punto, può essere interessante osservare quanto stabilito recentemente dalla Cassazione Civile, sezione VI, con ordinanza n. 6830 del 16.03.2017, ribadendo il dettato della sentenza della stessa Corte n. 14662 del 14.07.2015.
Nel caso specifico, si trattava di un turista che aveva citato in giudizio il tour operator chiedendo che fosse condannato al risarcimento di tutti danni dal medesimo patiti a causa della rapina di un orologio d’oro subita a seguito di una aggressione, con lesioni personali, avvenuta all’interno di un villaggio turistico, durante la propria vacanza. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando il tour operator al versamento di € 2.000,00 quale risarcimento per il furto dell’orologio, mentre respingeva le altre richieste risarcitorie. Successivamente, la Corte di Appello, confermava la precedente pronuncia ed accoglieva anche le ulteriori richieste di risarcimento condannando il tour operator alla corresponsione di € 1.500,00 per danno non patrimoniale da vacanza rovinata, € 1.000,00 per le lesioni subite ed € 1.490,00, a titolo di inadempimento contrattuale per il costo della vacanza non goduta. Il tour operator presentava ricorso in Cassazione.
Ebbene, la Corte di Cassazione, con la menzionata pronuncia, ha ulteriormente ribadito il principio che il tour operator deve risarcire il danno da vacanza rovinata, anche se deve sussistere la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio subito dal turista. Ed invero, nel caso di specie, il verificarsi di episodi di violenza all’interno del villaggio turistico ha compromesso il primario obiettivo della vacanza e, precisamente, quello di godere di un periodo di relax.
Passando, infine, agli aspetti pratici si rammenta che ogni mancanza nell’esecuzione del contratto turistico deve essere contestata dal turista, mediante apposito reclamo da effettuarsi, o se è possibile direttamente durante il viaggio al rappresentante del posto o all’accompagnatore, ovvero, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza (art. 49 Codice del Turismo).
Il reclamo deve contenere i dati del tour operator, quelli del viaggiatore, del contratto sottoscritto con l’agenzia di viaggi, tour operator o altro intermediario, la descrizione dell’accaduto, dei danni subiti e la relativa documentazione (fiscale, fotografica, medica, depliant illustrativo etc.) a supporto della propria richiesta ( consigliabile anche indicare se vi sono testimoni).
Si precisa che il suddetto termine di 10 giorni, secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. 297/2011) non rappresenta un termine di decadenza dal diritto ad essere risarciti.
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza per danni alla persona, in un anno per danni diversi da quelli alla persona.
Se invece il danno dipende da inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico il termine di prescrizione è di 18 o 12 mesi, secondo quanto previsto dall’art. 2951 del codice civile.
Infine, con riferimento alla normativa europea sul danno da vacanza rovinata, si annovera una novità in arrivo, dal 1 luglio 2018, cancellata la vecchia direttiva 90/134/CEE, ci sarà l’equiparazione dei pacchetti turistici acquistati on line a quelli comprati secondo la procedura tradizionale, anche ai fini dell’eventuale risarcimento del danno.
Dell’ Avv. Oriana Maria Toscano