Mancata valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie
Sono pervenute copiose richieste di chiarimenti e delucidazioni in merito alla mancata valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini delle operazioni di mobilità. Invero, la normativa vigente equipara il servizio di insegnamento nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali. Di guisa chè, il mancato riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie da parte del M.I.U.R., viola illegittimamente i diritti dei docenti che si vedono quindi costretti a ricorrere al Giudice del Lavoro e sono già numerosi i casi decisi favorevolmente per i lavoratori. Ai fini di un’eventuale azione giudiziaria è necessario fornire la documentazione attestante il servizio svolto presso le scuole paritarie ed il riconoscimento del carattere paritario della scuola.
Proprio a sottolineare, l’illegittimità del divieto sopra richiamato, imposto dal Miur si riporta la decisione del Giudice del Tribunale di Catania che trae origine dal ricorso promosso da una “docente ricorrente” con contestuale istanza cautelare, con il quale, la stessa chiedeva, tra l´altro, previa disapplicazione della Premessa alle “Note Comuni” del C.C.N.I. dell´8.04.16 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, il diritto alla valutazione nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d´insegnamento pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie (dall´anno scolastico 2000/01 all´anno scolastico 2005/06) nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, conseguentemente, condannare l´Amministrazione scolastica al relativo inserimento di ulteriori punti 12 nella graduatoria di mobilità per un totale di punti 95, nonché all´attribuzione alla ricorrente della sede spettantele in base al corretto punteggio di mobilità nell´ambito prescelto (ambito 0006 prov. di Catania) come prima preferenza.
Il Giudice del Lavoro dopo aver richiamato ed esaminato la normativa vigente nel nostro ordinamento in materia di parità scolastica, a partire dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62, ha avuto modo di richiamare il dettato normativo previsto dall´art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (conv. in Legge n. 333 del 2 agosto 2001) che ha stabilito che “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d´insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. Il Giudice, nel citato provvedimento d´urgenza, ha infine argomentato in ordine alla pretesa inoperatività di tale principio nelle procedure di mobilità che secondo alcune posizioni di parte della giurisprudenza di merito, si applicherebbe solo per le procedure concorsuali finalizzate all´immissione in ruolo e non anche per quelle di mobilità.
Nell´affermare che il principio deve applicarsi anche in detta procedura di mobilità, il Giudice di Catania ha richiamato i pronunciamenti dello stesso Tribunale di Catania nel procedimento iscritto al n. 9299/2016 R.G. e quelli del Tribunale di Caltagirone – Dott. Gasperini ordinanza dell´11 luglio 2016; del Tribunale di Roma, sentenza numero 2652/2017 del 16 marzo 2017 e Tribunale Lanciano 8 maggio 2017, n. 119.
“Non vi è ragione di ritenere– afferma la dott.ssa Musumeci nel provvedimento oggetto del presente commento- che il servizio prestato presso le scuole paritarie possa consentire un avanzamento nella graduatoria (destinata a fornire personale da immettere in ruolo) e che per contro possa diventare irrilevante al momento della valutazione complessiva dei servizi per l´individuazione dell´anzianità di carriera raggiunta dal docente immesso in ruolo ai fini della mobilità”. Infine il Giudice del Lavoro di Catania sostiene che se non si ragionasse in questi termini, “ si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz´altro contraria ai principi di eguaglianza e d´imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra servizi nei quali si esplica e si esaurisce il sistema di istruzione nazionale voluto dalla L. 62/2000 aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.
Il Giudice ha tenuto conto della situazione particolare della ricorrente che era titolare in una sede della Capitale, quindi nel Lazio, che aveva ottenuto per l´anno 2016/2017 un assegnazione provvisoria fino al 30 giugno e della distanza della sede in cui era stata individuata la titolarità ( Istituto Comprensivo P. di Roma) dal proprio nucleo familiare, costituito da due figli in tenera età e dal coniuge. Accertato il conseguente pregiudizio per l´unità della famiglia che in caso di permanenza a Roma si sarebbero, gravemente compromesse l´unità e la serenità del nucleo familiare, di cui, come detto, fanno parte anche due bambini di 9 e 6 anni la famiglia il Giudice, ha dichiarata l´esistenza del periculum.
Avv. Orazio Urzì