Alcol Test
PREMESSA:
Il codice della strada agli articoli 186 e 186 bis prevede determinate sanzioni per chi supera il limite di indice alcolemico.
Più in particolare tutti colori quali superano il limite dello 0,5 g di alcol per litro di sangue vengono immediatamente sanzionati.
Analiticamente:
La lettera A) dell’art. 186 Cds sanziona “Chiunque…con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi”;
La lettera B) “…con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
La lettera C) “…con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni., … è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter…”.
QUALI SONO I NOSTRI DIRITTI DURANTE L’ALCOL TEST?
- In primo luogo ci si può rifiutare di sottoporsi ad alcol test o comunque l’accertamento sarebbe nullo se la temperatura esterna è inferiore agli 0 gradi o superiore ai 40 gradi, questo perché come detto l’etilometro è una macchina e in quanto tale tarata per determinate temperature e, al di fuori di queste, l’etilometro non funziona correttamente.
- Abbiamo il diritto (lo dice la Cassazione a SS.UU. con la sentenza n° 5396 del 2015) ad essere avvisati, prima di sottoporci all’alcol test, che al predetto accertamento tecnico può partecipare, sovraintendere il nostro legale di fiducia. Se non viene effettuato tale avviso l’alcol test in giudizio sarà nullo quindi non utilizzabile ai fini della decisione.
Ovviamente non si può bloccare l’alcol test sine die perché l’avvocato tardi ad arrivare, gli agenti accertatori potranno sempre effettuare il test dopo l’avviso ancorché il legale arrivi in un tempo ragionevole.
- In caso di test positivo, se si ha ragionevole motivo di ritenere che l’esito non sia corretto (non tarato a dovere, etc.) si ha il diritto di chiedere di recarsi al presidio ospedaliero più vicino per sottoporsi ad un esame ematico per dimostrare il reale tasso alcolemico.
Il risultato di questo test potrà utilmente essere utilizzato in giudizio per dimostrare le discordanze tra l’alcol test effettuato dalla polizia e gli esami del sangue.
- Se gli agenti di polizia avessero il sospetto circa il nostro stato di ebbrezza ma, al momento del controllo, non fossero dotati del Kit per effettuare l’accertamento non possono obbligarci a seguirla in caserma, commissariato o struttura sanitaria.
Questo perché, dice la Cass. con sentenza N° 5978/2015, la nostra condotta non ha configurato nessun tipo di reato.
POSSO RIFIUTARMI DI SOTTOPORMI ALL’ALCOL TEST?
La legge ovviamente dice di no è inoltre prevede delle sanzioni le quali sono le sono le medesime previste dalla lettera C) dell’art. 186 cds oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.
Tuttavia, importante sentenza resa dalle SS.UU. n° 13682/16 la Corte ha stabilito che “la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis (particolare tenuità) c.p. è compatibile sia con il reato di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest , sia con il reato di guida in stato di ebbrezza, e ciò pur in presenza di soglie normative di punibilità”
Dovrà in ogni caso analizzare la singola condotta del cittadino per verificare la compatibilità con il predetto istituto.
In ultimo vi è da dire che la legge prevede un’altra possibilità prevista normativamente dal comma 9 bis dell’art. 186 del cds: 9-bis “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo’ essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e’ opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita’ di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita’ ivi previste e consistente nella prestazione di un’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita’ ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita’. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita’, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta’ della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e’ ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita’ di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita’ e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non piu’ di una volta.”
Dunque la norma prevede, per una sola volta, di sostituire la pena normativamente prevista in lavori di pubblica utilità all’esito dei quali il reato si considererà estinto con tutti i benefici di legge connessi a tale tipo di pronuncia.
Avv. Riccardo Ecora